SICUREZZA A PEDALI

E’ vero che tutti i giorni quando usciamo con la nostra bici dobbiamo affrontare un traffico stradale composto per lo più da automobilisti a dir poco imprudenti per non dire di peggio…ma noi ciclisti come ci comportiamo quando siamo a cavallo della nostra spider a due ruote? Guardando qua e la ho trovato questo semplice ma interessante articolo pubblicato su BICIZEN…leggiamo e meditatiamo!   Le informazioni sulla sicurezza risultano utili per rendere le nostre pedalate in città o fuori porta  più tranquille possibili, così da poterci godere ancora di più la bellezza dell’andare in bici. La sicurezza in bicicletta aumenta con il numero di ciclisti che circolano. In questa sezione non si fa riferimento alle “politiche di sicurezza” che i Comuni dovrebbero attuare per  incentivare l’uso della bici e rendere più sicure le strade per i ciclisti, ma si dà evidenza sia alla normativa del Codice della strada, sia ad alcuni comportamenti strategici da adottare durante il nostro semplice pedalare. Le situazioni “critiche” che si possono presentare possono essere diverse, ed è meglio essere in qualche modo preparati. Conoscere i nostri diritti e doveri è senz’altro essenziale per rispettare  gli altri e farsi rispettare. La normativa di riferimento è il Codice della strada sulla bici (dette, dal Codice,” velocipedi”) oltre alle novità apportate nella recente riforma al Codice della strada con la legge 120/10. SI PUO’ circolare in zone pedonali, sempre che all’ingresso ci sia il cartello stradale che indica l’accesso sia per pedoni che per biciclette. non mettere il casco. Non esiste alcun obbligo neanche per i bambini al di sotto dei 14 anni. utilizzare un rimorchio, sempre che lo stesso sia largo al massimo 75 cm, più basso di 60 cm, e la lunghezza di bici più rimorchio non superi i tre metri.   NON SI PUO’ lasciare la bici sul marciapiede perchè per il Codice della strada è considerato divieto di sosta.  circolare sul marciapiede, in quanto tutti i veicoli (e la bicicletta è considerata tale) devono circolare sulla carreggiata. Il marciapiede è dedicato esclusivamente al transito dei pedoni. In caso di incidente risponde della condotta il ciclista che ne è responsabile.  utilizzare cuffiette per ascoltare musica. E’ ammesso un solo auricolare.   SI DEVE procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due. Quando si circola fuori dai centri abitati bisogna sempre procedere su unica fila, salvo che uno dei ciclisti sia minore di anni dieci: in questo caso l’adulto procede alla sinistra del minore. avere libero l’uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio almeno con una mano ed essere in grado in ogni momento di vedere davanti a sé, ai due lati, per compiere con la massima prontezza e facilità le manovre necessarie. transitare su piste ciclabili laddove esistano. indossare il giubbotto riflettente quando si circola fuori dei centri urbani da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere. Nelle gallerie, anche di giorno, è sempre obbligatorio. In alternativa al giubbotto, si possono usare apposite bretelle ad alta visibilità.  avere il campanello sulla bici, catadiottro posteriore rosso, catadiottri arancioni sulle ruote e gialli sui pedali.  azionare le luci di posizione della bici (bianca o gialla quella anteriore, rossa quella posteriore) da mezz’ora dopo il tramonto del sole, a mezz’ora prima del suo sorgere o se si transita in galleria. avere un dispositivo frenante indipendente per ciascun asse, che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.   Alcune di queste regole possono sembrare un po’ troppo rigide ma è bene conoscerle. Molto spesso...

read more

Sicurezza e diritti dei cittadini in bicicletta

Il ciclista è un utente debole al pari del pedone. È obbligatorio fermarsi prima di un attraversamento ciclabile se vi sono ciclisti in attraversamento e prima di un attraversamento pedonale se vi sono pedoni (codice della strada art. 40)La velocità aumenta il pericolo e diminuisce la percezione degli imprevisti. Essere investiti da un’automobile a 50 km/h è come cadere da un’altezza di 10 mt.: tenerlo presente in presenza di pedoni e ciclisti. Quindi quando si é alla guida di un autoveicolo: -Non stringere a destra il ciclista quando lo si supera -Mantenere la distanza di sicurezza -Non uscire dai parcheggi senza guardare -Non parcheggiare in doppia fila, costringe il ciclista a spostamenti pericolosi verso il centro strada -Non parcheggiare sulle piste ciclabili o nelle intersezione con le piste stesse -Attenzione quando si gira a destra per non tagliare la strada ad un eventuale ciclista   IL CICLISTA E IL CODICE DELLA STRADA Osservare il Codice della Strada (c.s.) e il suo Regolamento di esecuzione (reg.) non è solo un dovere, ma anche il primo presupposto per il riconoscimento dei propri diritti in caso di incidente. La bici deve sottostare a tutte le norme generali sui veicoli e a quelle create specificamente per lei; se è condotta a mano, si applicano le norme sui pedoni.Definizione I velocipedi sono veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali od analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo (art.50 c.s.). Possono portare più di una persona solo se appositamente costruiti (art.182 comma 5 c.s.). Per il trasporto bambini, si veda più avanti.Caratteristiche tecniche I velocipedi non devono eccedere m 1.30 di larghezza, m 3 di lunghezza, m 2.20 di altezza (art. 50 c.2 c.s.). Devono avere (artt. 68 c.s. 224 e 225 reg.) pneumatici, freni indipendenti, un campanello udibile a 30 metri, luci elettriche bianche o gialle anteriori e rosse posteriori, catadiottri omologati rossi posteriori, gialli sui pedali e sui lati di ciascuna ruota (anche le bici da corsa tranne che in gare autorizzate). Fanali e catadiottri devono essere montati ed usati solo da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, o di giorno in ogni circostanza di scarsa visibilità, gallerie comprese ( artt. 68 comma 2 e 3; 152 comma.1 c.s.).I bambini È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età (art. 182 c.5 c.s.) con apposito sellino con braccioli e schienale con una barra di assicurazione tra i braccioli. Il sellino non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilità e libertà di manovra; deve essere ancorato saldamente al telaio del velocipede, deve essere dotato di un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione; deve essere omologato (art. 377 comma 5 reg.). A fine 1996 un nuovo regolamento fisserà altre norme in materia. Chiedere informazioni presso le associazioni cicloecologiste.Dove non si può e dove si deve andare Divieto di circolazione su autostrade, strade extraurbane principali e su tutte le strade a queste analoghe indicate da segnaletica di divieto alle bici (art. 175 c.s.). Obbligo di circolazione, se ci sono, sulle piste ciclabili (parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi, (artt. 3 e 182 c.9 c.s.). Nelle aree pedonali, divieto (però derogabile espressamente, (art.3 c.s.). I marciapiedi sono solo per i pedoni (art. 3 c.s.).Bici a mano È obbligatorio portare la bici a mano se: – si intralciano i pedoni (art. 182 c.s.) – nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico...

read more